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La tariffa del servizio idrico è regolata a livello nazionale dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, a livello locale, dagli Enti di Governo d’Ambito (EGA).

La tariffa del servizio idrico è regolata a livello nazionale dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, a livello locale, dagli Enti di Governo d’Ambito (EGA).

Tariffa in vigore nei comuni gestiti.

Se vuoi conoscere le tariffe applicate in precedenza nel tuo comune visita il sito di ATERSIR.

Vai ad ATERSIR

Nuova Articolazione tariffaria (TICSI)

L’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA), con la Delibera n. 665/2017/R/IDR (c.d. TICSI), ha introdotto una normativa a livello nazionale sull’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato. Gli Enti di Governo dell’Ambito (EGA), devono applicare questa normativa definendola a livello locale a decorrere dal 1 gennaio 2018. Le modifiche più significative sono:

  • la distinzione tra utenze domestiche residenti ed utenze domestiche non residenti;
  • la previsione di pervenire, per tutte le utenze domestiche residenti, entro il 31 dicembre 2021 ad una articolazione tariffaria pro-capite e quindi commisurata alla numerosità dei componenti la famiglia;
  • l’abolizione del c.d. “minimo impegnato” (se previsto) anche per le utenze non domestiche.

Per quanto riguarda l’articolazione tariffaria pro-capite si prevede la possibilità di richiederne l’applicazione utilizzando il presente modulo.
In assenza di autocertificazione o comunque nel caso in cui non ci sia nota la numerosità del nucleo familiare residente, l’articolazione terrà conto di un numero di componenti standard pari a tre.

Per le utenze condominiali, la richiesta di cui sopra potrà essere effettuata, tramite il modulo, solo dall’Amministratore condominiale con riferimento a tutte le unità immobiliari servite dalla fornitura centralizzata.

I moduli possono essere inviati, corredati dalla copia di un documento di identità, all’indirizzo e-mail segreteria@montagna2000.it oppure consegnati manualmente ai nostri sportelli.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, è stata prevista una riclassificazione basata su categorie standard. Per tale riclassificazione sono state utilizzate le informazioni a disposizione nella nostra banca dati; in caso di discrepanza, è possibile fare la segnalazione al numero verde indicato in bolletta.

Per saperne di più consulta la scheda tecnica predisposta da ARERA.

Bonus idrico nazionale

Il bonus nazionale per la fornitura idrica consiste, nel caso di utenze dirette, in una riduzione dell’entità della bolletta idrica o, nel caso di utenza indiretta, nel riconoscimento annuale di un importo pro-capite per i soggetti in condizione di disagio economico sociale e ha come fine quello di assicurare la copertura del costo del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione per un quantitativo di acqua a persona fissato in 50 litri giorno (18,25 mc di acqua all’anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, come stabilito dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Le condizioni necessarie per avere diritto al bonus non cambiano. È necessario uno dei seguenti requisiti:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura idrica attivo e con tariffa per usi domestici, oppure usufruire di una fornitura condominiale idrica attiva.

Come ottenere il bonus: 

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non devono più presentare la domanda per ottenere il bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE, utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico sopra indicate e che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità ha definito in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Come viene erogato il bonus:

  • Forniture dirette: nel caso di forniture dirette la ricerca della fornitura da agevolare è effettuata dal Gestore Idrico territorialmente competente (individuato dal SII), il quale dispone di circa 2 mesi per individuare tale fornitura e verificare che rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa. Nel caso di esito positivo di tali verifiche, il Gestore è tenuto ad applicare il bonus sociale idrico nella prima fattura emessa nei confronti dell’utente finale.
  • Forniture indirette: nel caso di forniture indirette il bonus sociale idrico viene erogato entro 60 giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche di ammissibilità da parte del Gestore Idrico territorialmente competente, con assegno o altra modalità extra-bolletta individuata dal medesimo Gestore.

Modalità semplificata per l’erogazione dei bonus 2021 e 2022:

Nella fase di prima attuazione del sistema automatico di riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico, le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus sociali (gas, energia elettrica e idrico), in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell’agevolazione.

In particolare, il processo per il riconoscimento del bonus sociale idrico ha richiesto maggiori approfondimenti ed adempimenti, correlati al rispetto della normativa in materia di privacy. Di conseguenza, il bonus sociale idrico 2021 e il bonus sociale idrico 2022, verranno riconosciuti secondo le modalità definite con le delibere ARERA 106/2022/R/com e 651/2022/R/com.

In base a quanto previsto da tali delibere, il bonus sociale idrico è riconosciuto:

  • per l’annualità 2021, a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico;
  • per l’annualità 2022, a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico, ad eccezione dei nuclei appartenenti alla classe di agevolazione d) di cui all’articolo 2 della deliberazione 188/2022/R/com.

Il riconoscimento del bonus avverrà mediante l’erogazione di un contributo una tantum non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico ha ricevuto dal Gestore del SII i file contenenti gli elenchi delle forniture idriche agevolabili.

Per ulteriori approfondimenti visita il sito dedicato di ARERA.

Bonus idrico integrativo

L’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha inoltre previsto un ulteriore bonus idrico “integrativo”, da riconoscere, sul territorio dell’Emilia-Romagna, ai medesimi soggetti aventi diritto al bonus sociale idrico nazionale.

Avranno quindi diritto al bonus integrativo tutti gli utenti domestici in condizione di disagio economico e sociale che ottengono il bonus sociale idrico nazionale (appartenenza a nuclei familiari con Isee inferiore a € 9.530 o a € 20.000 se ci sono più di tre figli fiscalmente a carico).

Il bonus nazionale copre il consumo di 50 litri quotidiani a persona (18,25 metri cubi l’anno), il quantitativo minimo stabilito per legge come soglia per soddisfare i bisogni personali. Il bonus aggiuntivo ATERSIR riconoscerà inoltre, per ogni componente del nucleo famigliare, il 75% della tariffa di acqua, fognatura e depurazione proporzionati ad un consumo minimo teorico sempre pari a 18,25 metri cubi l’anno.

Come viene erogato il bonus:

Le modalità di riconoscimento del bonus sono le medesime previste per il bonus nazionale.

Per ulteriori approfondimenti visita il sito dedicato di ATERSIR.

La composizione del corrispettivo all’utenza

I parametri utilizzati sono ricavati dalla cosiddetta “Articolazione tariffaria del servizio idrico” così dettagliata:

  • Quota fissa divisa tra utenza residente e non residente
    Si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio.
  • Servizio acquedotto diviso per scaglioni di consumo
    Tramite questo servizio l’acqua viene prelevata alla fonte, trattata mediante potabilizzazione e immessa nella rete idrica per la distribuzione all’utenza. L’utente paga questo servizio con una quota variabile in base ai metri cubi consumati e differenziata secondo gli scaglioni di consumo.
  • Servizio di fognatura
    Tramite il servizio di fognatura le acque superficiali e le acque provenienti dalle attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria. L’utente paga il servizio con una quota variabile (euro/mc) in proporzione ai metri cubi consumati.
  • Servizio di depurazione
    Tramite il servizio di depurazione, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese compatibili con l’ambiente per poter essere rilasciate. L’utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) in proporzione ai metri cubi consumati.
  • Oneri di perequazione o componenti tariffarie ( UI1, UI2, UI3, UI4, UI2i )
    Si tratta di addebiti a carico di tutti gli utenti del servizio o di tutti gli utenti che fanno parte di una certa tipologia; servono a compensare i costi sostenuti nell’interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per agevolazioni sociali.
  • Deposito cauzionale
    É una somma di denaro che l’utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
  • Addebiti/accrediti diversi
    Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o per gli accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi. In bolletta è sempre evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della tipologia possono essere soggetti o meno all’iva.

 

Parte richiamata dal file precedente

 

Regolamento del servizio di depurazione e fognatura

Regolamento del servizio acquedotto

Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato

Dallo scorso 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la disciplina relativa alla Regolazione della Morosità nel servizio Idrico Integrato, contenuta nella Delibera ARERA 311/2019/R/idr. L’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente ha stabilito nuove norme, uguali in tutta Italia e relative alle azioni che il gestore può intraprendere, a tutela del proprio credito, nei confronti degli utenti che non pagano le bollette dell’acqua.

Tempistiche o modalità per la costituzione in mora

La delibera 311/2019/R/idr dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), definisce che in caso di mancato pagamento della fattura entro i termini previsti, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza sia inviato un sollecito ordinario.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata solo successivamente, decorsi almeno venticinque giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata.

Indennizzi REMSI

  • Indennizzo automatico pari a 30 euro:
    • in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
    • in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (ad eccezione dei casi di manomissione dei sigilli o di mancato pagamento di obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti la costituzione in mora anche tenendo conto di eventuali rateizzazioni);
    • qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
    • qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste;
  • indennizzo automatico pari a 10 euro, qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

    • in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
    • l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
    • non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
    • non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Prescrizione ridotta

In relazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19) ed alle conseguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA), nei casi di ritardi rilevanti nella fatturazione di conguaglio, l’Utente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati a conguaglio relativi ai consumi più recenti di due anni. Per richiedere di non pagare gli importi potenzialmente prescritti, l’Utente può utilizzare il “Modulo per la prescrizione del Servizio Idrico Integrato ” ed inviarlo via posta a: Montagna 2000 S.p.A. Via Antonio Gramsci, 8 – 43043 Borgo Val di Taro (PR) o consegnato presso i nostri sportelli.

In alternativa è possibile l’invio a mezzo e-mail a segreteria@montagna2000.it.

Ulteriori informazioni:

È importante ricordare che:

  • la prescrizione breve può essere richiesta solo da:
    • un utente domestico;
    • un professionista come definito dall’art.3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/05: persona fisica o giuridica “che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”;
    • una “micro impresa”, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE: impresa che occupa “meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”
  • l’importo potenzialmente prescrivibile è solo quello derivante dal conguaglio, mentre non sono prescritti gli importi fatturati in acconto nel periodo;
  • l’Utente è tenuto a consentire l’accesso al Gestore per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura del medesimo in caso di contatore non accessibile ed assenza dell’Utente al passaggio del Gestore.

Conciliazione

Per eventuali controversie che non si siano risolte a seguito della presentazione di un reclamo, della relativa risposta del gestore e sua eventuale azione correttiva, l’utente finale può utilizzare lo strumento della Conciliazione; si consideri, a riguardo, che il ricorso a tale strumento è divenuto una tappa obbligatoria ai fini dell’eventuale avvio dell’azione giudiziale. Il tentativo di conciliazione può essere svolto attraverso:

  • il Servizio Conciliazione dell’ARERA presso l’Acquirente Unico;
  • Organismi A.D.R. riconosciuti esposti in apposito elenco sul sito di ARERA dedicato alla conciliazione;
  • presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Ulteriori informazioni sullo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente

Periodicità di emissione delle bollette

Le bollette vengono emesse con cadenza trimestrale sulla base dei consumi comunicati dall’utente o rilevati dal personale operativo; in assenza di consumi reali viene stimato un consumo presunto calcolato prendendo come base il consumo medio annuo (CA), soggetto poi a conguaglio.

Prezzario delle prestazioni tecniche all'utenza

Le prestazioni aggiuntive richieste sono quotate secondo il prezzario che potete scaricare QUI